di Alice Ferrari

È diventata presto virale la gaffe commessa dall’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush il 19 maggio scorso quando, nel corso di una conferenza organizzata dal suo think tank presso la Southern Methodist University, ha confuso la guerra in Iraq con la guerra in Ucraina. Nello specifico, il 43° Presidente statunitense stava cercando di denunciare la guerra in Ucraina come una “wholly unjustified and brutal invasion” ma, colpa dell’età come si è poi giustificato lui o di un lapsus freudiano, a questa frase associò in un primo momento la parola Iraq. Bush, rendendosi conto dell’errore, si è rapidamente corretto ma il danno ormai era fatto ed il video della conferenza incriminata ha iniziato a fare il giro del web, grazie anche alla sua condivisione su Twitter da parte del giornalista americano Michael Williams.

La guerra in Iraq venne avviata da George W. Bush il 20 marzo del 2003, un anno e mezzo dopo l’inizio della guerra in Afghanistan, quest’ultima diretta conseguenza dei terribili attacchi terroristici dell’11 settembre 2001: entrambi i conflitti erano parte integrante del più ampio concetto di War on Terror, destinata a non concludersi fino a che tutte le organizzazioni terroristiche presenti nel mondo non fossero state individuate, fermate ed eliminate. Quella combattuta contro il regime iracheno venne fin da subito definita una preemptive war che faceva leva su informazioni circa il fatto che Saddam Hussein fosse in procinto di dotarsi di armi di distruzione di massa, andando dunque a costituire una grave minaccia per la pace e la sicurezza interna e globale. Solo dopo l’invasione, quando non venne scoperta alcuna prova effettiva di tale attività, l’amministrazione Bush spostò l’enfasi della guerra sulla liberazione del Paese da una tirannia oppressiva e di lungo periodo e sulla restituzione alla popolazione irachena della propria sovranità nonché della possibilità di rivendicare i diritti sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti umani. Tuttavia con l’emergere dello scandalo della prigione di Abu Ghraib, la visione della guerra come un’impresa umanitaria iniziò a sgretolarsi.

Nell’aprile del 2004, alcune fonti giornalistiche iniziarono a diffondere fotografie che documentavano violazioni dei diritti umani nei confronti dei sospetti terroristi detenuti dagli Stati Uniti nella prigione irachena di Abu Ghraib. Successive indagini permisero di constatare che non si trattava di un caso isolato, ma che simili abusi avevano avuto luogo anche nel campo di prigionia di Guantánamo (Cuba) e nel centro di detenzione di Bagram (Afghanistan). In ognuno di questi luoghi erano state messe in atto dai membri della CIA e dell’esercito le cosiddette enhanced interrogation techniques, un eufemismo con cui l’amministrazione Bush faceva riferimento a un programma sistematico di tortura funzionale all’acquisizione di informazioni preziose circa la natura dei piani di Al Qaeda e l’identità dei suoi membri: l’obiettivo ultimo era quello di prevenire ipotetici futuri attacchi terroristici diretti contro gli Stati Uniti. Tra le varie strategie di interrogatorio potenziatoquella più estrema era il cosiddetto waterboarding, basato sull’innata paura umana di annegare e affogare così che il detenuto era portato a collaborare: la “vittima” era legata su di un’asse di legno inclinata, il volto coperto con un panno, e nel mentre gli ufficiali versavano acqua in corrispondenza del naso e della bocca.

Le enhanced interrogation techniques vennero legalizzate in quelli che oggigiorno sono definiti Torture Memos, redatti nell’agosto del 2002 da Jay Bybee e John Yoo, rispettivamente Assistente e Vice Assistente Procuratore Generale per l’Office of Legal Counsel (un ufficio del Dipartimento di Giustizia). Se la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura, firmata dagli Stati Uniti nel 1988 e ratificata nel 1994, non individua al suo interno alcuna circostanza eccezionale (per esempio, lo stato di guerra) che potrebbe giustificare la tortura, gli Stati Uniti riuscirono a ritagliarsi una serie di cavilli legali che permisero loro di annullare qualsiasi responsabilità in relazione alle strategie di interrogatorio potenziato.

Attraverso i memorandum Bybee-Yoo, l’amministrazione Bush sostenne che le enhanced interrogation techniques non costituivano una forma di tortura in quanto non trovava corrispondenza il requisito più importante previsto dalla sezione 2340 del titolo 18 del Codice degli Stati Uniti (Statuto sulla Tortura): non veniva, infatti, soddisfatta la condizione fondamentale dell’obiettivo specifico di causare gravi sofferenze fisiche o mentali. Un’argomentazione di questo tipo faceva leva sulla costante presenza, nel corso delle procedure, di personale medico autorizzato ad interrompere gli interrogatori in qualsiasi momento, qualora lo ritenesse necessario per la sopravvivenza del detenuto. Inoltre, spesso le responsabilità venivano annullate facendo riferimento alla condizione di salute della “vittima”: quanto più un soggetto era sano, tanto meno era probabile che da una procedura derivasse un grave danno fisico o mentale. Infine, la buona fede di chi conduceva gli interrogatori era basata sul fatto che nella maggior parte dei casi si trattava di tecniche a cui erano già stati sottoposti diversi membri dell’esercito durante l’addestramento per testare la loro resistenza agli interrogatori nemici; nessuno di essi aveva riportato sofferenze fisiche o mentali di un’entità tale da renderne difficile la sopportazione.

Anche nel caso in cui il requisito fondamentale dell’obiettivo specifico fosse stato soddisfatto, i Torture Memos affermavano che l’applicazione dello Statuto sulla Tortura sarebbe stata considerata incostituzionale in quanto avrebbe costituito una grave interferenza con il potere costituzionale del Presidente, in qualità di Commander-in-Chief, di supervisionare la detenzione e ordinare gli interrogatori dei combattenti nemici al fine di acquisire un vantaggio strategico rispetto alla controparte. Siccome le cause che possono mettere in discussione la pace e la sicurezza nazionale non sono circoscrivibili entro determinati limiti, il Presidente gode di un’assoluta discrezionalità nella conduzione di operazioni contro forze nemiche; il Congresso, dunque, non è autorizzato a dettare le condizioni e i termini entro cui egli dovrebbe esercitare i suoi poteri di Comandante in capo.

Infine, i memorandum sulle pratiche di tortura si spingevano ancora oltre: anche nel caso in cui la condizione dell’intento specifico fosse stata soddisfatta e l’applicazione dello Statuto sulla Tortura non fosse stata considerata incostituzionale, le responsabilità penali nel corso della War on Terror avrebbero potuto essere annullate richiamandosi semplicemente ai concetti di “necessità” e di “legittima difesa” in nome dell’interesse pubblico.

Si è venuta così a delineare una situazione contradditoria, in cui gli Stati Uniti hanno cercato di tutelare i diritti delle persone minacciate dal terrorismo mettendo in atto strategie controverse che hanno portato alla violazione di altrettanti diritti. E tutto ciò in un’epoca in cui si aprono dinanzi agli Stati margini più o meno ampi di flessibilità per combattere il terrorismo senza venire meno né ai diritti umani né agli obblighi legali umanitari. Barack Obama, una volta salito al potere nel 2009, ha fortemente criticato la tortura ma al tempo stesso si è rifiutato categoricamente di perseguire i membri dell’amministrazione Bush in relazione alle enhanced interrogation techniques. Ciò fu, senza dubbio, dovuto al fatto che numerosi membri del partito di Obama erano stati ugualmente complici di quei crimini; ma, soprattutto, alla speranza che, una volta lasciato l’incarico, anche lui avrebbe potuto godere di simili immunità da parte della nuova amministrazione. Senza alcun procedimento giudiziario vi è la possibilità che in futuro un’amministrazione presidenziale possa affermare che la tortura è legale e riprenderne la pratica.

Nessuno sa cosa sarebbe successo se i terribili attacchi terroristici fossero stati presentati come “semplici” crimini contro l’umanità, anziché come eventi che richiedevano un intervento militare statunitense. Quello che è chiaro è che la War on Terror ha esacerbato le tendenze verso nuove forme di fondamentalismo religioso in varie parti del mondo moderno e, come la storia insegna, il concetto di fondamentalismo è del tutto incompatibile con quello dei diritti umani. Non si può, dunque, rispondere che con un secco “no” alla domanda se i diritti umani sono universali nell’epoca del terrorismo; e questa è l’unica risposta possibile, indipendentemente dalla prospettiva da cui si guarda.

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *